Il licenziamento comporta tutta una serie di procedure burocratiche e amministrative, tra cui:
Se necessiti di una consulenza per impugnazione di licenziamenti, dimissioni e questioni correlate, non esitare a contattare lo Studio Legale Associato Lanzinger di Bolzano.
Il licenziamento dev'essere intimato dal datore di lavoro, e in particolare da un suo rappresentante legale, ovvero dai soggetti che ne sono legittimati sulla base della distribuzione del potere di gestione del personale fissata dall'organigramma aziendale.
In applicazione dell'art. 2, comma 1, L. n. 604/1966, il datore di lavoro deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro, salvo ulteriori requisiti di forma stabiliti dalla contrattazione collettiva. Ai sensi del comma 2 del citato art. 2, il prestatore di lavoro entro i 15 giorni successivi alla data in cui ha ricevuto la comunicazione del licenziamento può richiedere i motivi che hanno determinato il recesso; in tal caso il datore di lavoro deve comunicare - sempre per iscritto - le motivazioni del licenziamento entro 7 giorni dal momento della ricezione della richiesta.
Ove il lavoratore non abbia fatto richiesta di conoscere i motivi del licenziamento, quest'ultimo è valido ed efficace anche senza l'esplicazione dei motivi.
I motivi comunicati dal datore di lavoro al lavoratore che ne abbia fatto richiesta devono essere specifici.
Il datore di lavoro all'atto del licenziamento per giustificato motivo ha l'obbligo - a norma dell'art. 2118, cod. civ. - di dare un periodo di preavviso.
La legge stabilisce per gli impiegati la durata minima del periodo di preavviso (v. art. 10, comma 1, R.D.L. n. 1825/1924).
Nel concreto la durata del periodo di preavviso è tuttavia stabilita, per la generalità dei dipendenti, dalla contrattazione collettiva che la determina in funzione dell'anzianità di servizio e della categoria del lavoratore, introducendo dei termini di miglior favore.
Naturalmente la durata del periodo di preavviso può essere regolata anche da pattuizioni individuali che prevedano periodi di preavviso più lunghi di quelli stabiliti nei contratti collettivi.
In caso di licenziamento per giustificato motivo il datore è tenuto a dare un periodo di preavviso, stabilito dai contratti collettivi.
Se vuole interrompere subito il rapporto di lavoro, egli è tenuto corrispondere al lavoratore una indennità di mancato preavviso, pari alla retribuzione, complessiva di tutte le sue voci, che gli sarebbe spettata se avesse lavorato durante tale periodo. In caso di licenziamento per giusta causa il rapporto si interrompe immediatamente e il datore non deve corrispondere alcuna indennità di mancato preavviso.
La motivazione più frequente del licenziamento per colpa del lavoratore riguarda comportamenti colposi o dolosi del lavoratore, la cui gravità non consente la prosecuzione del rapporto di lavoro per via della lesione del vincolo fiduciario.
In relazione alla gravità della condotta, nel diritto italiano si distingue tradizionalmente tra licenziamenti per "giusta causa" e per "giustificato motivo".
La giusta causa "Giusta causa" è un concetto utilizzato dal codice civile italiano (art. 2119 c.c.) per riferirsi ad un comportamento talmente grave da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure a titolo provvisorio (in sostanza: neppure per il tempo previsto per il preavviso di licenziamento). In queste ipotesi, il datore può licenziare senza dare alcun preavviso.
Il "giustificato motivo" (soggettivo) è un'ipotesi meno grave di inadempimento degli obblighi contrattuali, la quale giustifica il licenziamento ma con l'obbligo da parte del datore di lavoro di concedere il preavviso previsto (ovvero di pagarne il relativo ammontare).
Possono costituire ipotesi di giustificato motivo soggettivo:
Nelle ipotesi, cioè, in cui l'azienda, per vari motivi, non ricava più utilità dal lavoro svolto da quel dipendente, o, in generale, da una categoria di dipendenti.
Per ragioni di natura economica o tecnica, il datore può quindi decidere di licenziare uno o più lavoratori. Se il licenziamento interessa cinque o più lavoratori nell'arco di 120 giorni, il datore è tenuto ad osservare la speciale disciplina prevista per i licenziamenti collettivi.
Se tali soglie non sono raggiunte si applica la generale disciplina sui licenziamenti qui esposta.
Tra questi vanno ricordati:
Le dimissioni consistono in un atto volontario del lavoratore, e la volontà del dipendente non deve quindi essere viziata (per esempio da altrui minacce o raggiri, da errore o da incapacità), pena l'annullabilità dell'atto.
L'atto ha effetto nel momento in cui viene a conoscenza del datore di lavoro. Non rileva in alcun modo l'eventuale dissenso del datore.
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