Nell'ordinamento italiano non esiste una disciplina che determini in maniera specifica i principi dell’art. 36 della Costituzione, secondo il quale il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
Per questo motivo la determinazione della retribuzione minima è generalmente demandata ai contratti collettivi di lavoro, nel rispetto del principio fondamentale affermato dall’art. 36 della Costituzione.
La determinazione della durata massima della giornata lavorativa stabilisce, dopo varie modifiche e integrazioni, che il lavoratore:
Secondo l'art. 2, L. n. 260/1949 sono considerate festività nazionali il 25 aprile (anniversario della liberazione) e il 1º maggio (festa del lavoro). Agli stessi fini sono considerate festività infrasettimanali:
La retribuzione dei lavoratori non subisce variazioni in dipendenza del ricorrere di una o più festività nel periodo cui si riferisce la retribuzione. Se viene effettuata la prestazione lavorativa, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate deve essere elargita con la maggiorazione fissata dai contratti collettivi per il lavoro festivo.
Se la festività nazionale coincide con la domenica, ai lavoratori spetta un ulteriore importo corrispondente a una quota giornaliera di retribuzione.
Il diritto alle ferie risponde alla finalità di assicurare ai lavoratori subordinati un periodo di riposo nel corso dell'anno, durante il quale reintegrare le proprie energie psico-fisiche. A tal fine, la Costituzione all'art. 36, 3º comma, stabilisce l'irrinunciabilità del diritto alle ferie annuali retribuite.
In genere la contrattazione collettiva prevede un periodo di quattro settimane.
Inoltre, le ferie sono incompatibili con lo stato di malattia del lavoratore e non possono essere godute durante il periodo di preavviso di licenziamento, né possono essere sostituite da alcuna indennità in denaro.
In applicazione dell'art. 5, comma 1, L. n. 297/1982, per i lavoratori già in forza al 31 maggio 1982 l'indennità di anzianità che sarebbe spettata a quella data viene calcolata sulla base della normativa allora in vigore e si cumula a tutti gli effetti con il trattamento di fine rapporto. Quest'ultimo è dovuto per tutti i rapporti di lavoro subordinato (ivi compresi i contratti a termine, a tempo parziale, di apprendistato e di formazione lavoro) e matura anche durante il periodo di prova.
Chiama lo studio legale per richiedere maggiori delucidazioni sul trattamento di fine rapporto.
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