Differenze retributive

DIFFERENZA TRA QUANTO PERCEPITO E QUANTO REALMENTE SPETTANTE

Lo Studio Legale Associato Lanzinger è esperto nel trattamento di fine rapporto lavorativo, grazie alla presenza di avvocati specializzati nella tutela dei diritti dei lavoratori. Differenze retributive, retribuzione, orario di lavoro, festività, ferie e il già citato trattamento di fine rapporto lavorativo sono solo alcuni degli ambiti di competenza dello studio di Bolzano. Chiama per fissare un appuntamento e ricevere la consulenza di avvocati esperti. 
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Retribuzione

La retribuzione costituisce il corrispettivo che il datore di lavoro deve erogare al lavoratore per l’attività prestata, e rappresenta il momento centrale dei diritti e doveri previsti dal contratto di lavoro individuale e dalla legge. 
  • segue

    Nell'ordinamento italiano non esiste una disciplina che determini in maniera specifica i principi dell’art. 36 della Costituzione, secondo il quale il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. 


    Per questo motivo la determinazione della retribuzione minima è generalmente demandata ai contratti collettivi di lavoro, nel rispetto del principio fondamentale affermato dall’art. 36 della Costituzione.

Tempo della prestazione di lavoro

Per orario di lavoro s'intende qualsiasi periodo in cui il lavoratore sta al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni (art. 1, c. 2, lett. a), (D.Lgs. n. 66/2003).
  • segue

    La determinazione della durata massima della giornata lavorativa stabilisce, dopo varie modifiche e integrazioni, che il lavoratore: 

    • ha sempre e comunque diritto ad almeno 11 ore di riposo ogni 24 ore;
    • ha diritto a pause di non meno di 10 minuti durante l'attività lavorativa, per occupazioni che richiedono più di 6 ore di lavoro;
    • ha diritto a un riposo settimanale concesso ogni 7 giorni, della durata di almeno 24 ore consecutive e in coincidenza con la domenica.

Festività

Secondo l'art. 2, L. n. 260/1949 sono considerate festività nazionali il 25 aprile (anniversario della liberazione) e il 1º maggio (festa del lavoro). Agli stessi fini sono considerate festività infrasettimanali: 



  • segue
    • 1 gennaio;
    • il giorno dell'Epifania (6 gennaio);
    • il lunedì dopo Pasqua (mobile);
    • il giorno dell'Assunzione della Beata Vergine Maria (15 agosto);
    • il giorno di Ognissanti (1º novembre);
    • il giorno dell'Immacolata Concezione (8 dicembre);
    • il giorno di Natale (25 dicembre);
    • il giorno 26 dicembre.

    La retribuzione dei lavoratori non subisce variazioni in dipendenza del ricorrere di una o più festività nel periodo cui si riferisce la retribuzione. Se viene effettuata la prestazione lavorativa, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate deve essere elargita con la maggiorazione fissata dai contratti collettivi per il lavoro festivo. 

    Se la festività nazionale coincide con la domenica, ai lavoratori spetta un ulteriore importo corrispondente a una quota giornaliera di retribuzione.

Ferie

Il diritto alle ferie risponde alla finalità di assicurare ai lavoratori subordinati un periodo di riposo nel corso dell'anno, durante il quale reintegrare le proprie energie psico-fisiche. A tal fine, la Costituzione all'art. 36, 3º comma, stabilisce l'irrinunciabilità del diritto alle ferie annuali retribuite. 

  • segue

    In genere la contrattazione collettiva prevede un periodo di quattro settimane. 

    Inoltre, le ferie sono incompatibili con lo stato di malattia del lavoratore e non possono essere godute durante il periodo di preavviso di licenziamento, né possono essere sostituite da alcuna indennità in denaro.

Cessazione del rapporto lavorativo

Ai sensi dell'art. 2120, comma 1, cod. civ. in ogni caso di cessazione del rapporto il lavoratore ha diritto a un trattamento di fine rapporto, il quale si calcola con riferimento a una quota della retribuzione dovuta per ciascun anno, da assoggettare a rivalutazione annuale secondo un tasso collegato all'andamento dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 
  • segue

    In applicazione dell'art. 5, comma 1, L. n. 297/1982, per i lavoratori già in forza al 31 maggio 1982 l'indennità di anzianità che sarebbe spettata a quella data viene calcolata sulla base della normativa allora in vigore e si cumula a tutti gli effetti con il trattamento di fine rapporto. Quest'ultimo è dovuto per tutti i rapporti di lavoro subordinato (ivi compresi i contratti a termine, a tempo parziale, di apprendistato e di formazione lavoro) e matura anche durante il periodo di prova.

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